Migranti, i tribunali italiani si ribellano: la “botta finale”

Le nuove regole Ue sull’asilo sono operative da poche settimane, ma nelle aule giudiziarie italiane stanno già emergendo le prime contestazioni. Da Bologna a Palermo, fino a Trieste, diversi provvedimenti hanno acceso l’attenzione sulle procedure accelerate per migranti, sui tempi degli esami e sulle garanzie riconosciute ai richiedenti protezione internazionale.
Secondo quanto emerso dalle decisioni, il nodo non riguarda soltanto la rapidità delle valutazioni. Al centro degli accertamenti ci sono anche atti non tradotti, misure restrittive contestate e l’applicazione delle procedure di frontiera in territori che, al momento dei fatti, non risultavano formalmente individuati come tali.

Patto europeo migrazioni, i primi ricorsi nei tribunali italiani
Il Patto europeo per le migrazioni è entrato in vigore il 12 giugno ed è stato indicato dal governo come uno strumento per rendere più rapida la gestione delle domande di protezione internazionale. Il sistema punta a distinguere in tempi brevi le richieste che necessitano di approfondimenti da quelle da esaminare con un iter semplificato.
Le procedure accelerate possono riguardare, in particolare, chi proviene da Paesi inclusi nell’elenco europeo degli Stati ritenuti sicuri. Tuttavia, nelle prime settimane di applicazione, alcuni giudici hanno rilevato che la sola nazionalità non può determinare automaticamente una riduzione delle tutele previste.
La situazione, secondo i magistrati intervenuti nei vari episodi, richiede una verifica concreta delle singole vicende. Vulnerabilità personali, violenze subite, sfruttamento o condizioni di pericolo potrebbero infatti rendere necessario un esame più approfondito della domanda.
Il caso di Bologna e il giovane del Bangladesh
Uno dei provvedimenti più recenti arriva dal Tribunale di Bologna e riguarda un giovane originario del Bangladesh, Paese inserito dalla Commissione europea nell’elenco degli Stati sicuri. Prima dell’arrivo in Italia, il ragazzo aveva attraversato più Paesi durante il proprio percorso migratorio.
In particolare, era stato inizialmente in Kuwait, “dove è stato sfruttato lavorando in condizioni di semi-schiavitù”, hanno spiegato i giudici. In seguito aveva raggiunto la Romania, prima di entrare in Italia il 9 maggio.
La domanda di protezione era stata presentata dal suo legale il 9 giugno, tre giorni prima dell’entrata in vigore del Patto. Il modulo per la formalizzazione dell’istanza, però, era stato compilato soltanto il 23 giugno e la Commissione territoriale aveva considerato quest’ultima data per sottoporre il giovane alle nuove procedure.
Il Tribunale ha contestato questa ricostruzione. Per i giudici, il riferimento decisivo sarebbe la manifestazione della volontà di richiedere asilo, espressa attraverso l’avvocato, e non il successivo completamento materiale del modulo. La richiesta, dunque, sarebbe precedente alle nuove norme e non trattabile con la procedura accelerata di frontiera.
Procedure accelerate e valutazione individuale della domanda d’asilo
Ma la vicenda era tutt’altro che conclusa. Nella seconda parte del provvedimento, i giudici bolognesi hanno evidenziato che la storia personale del richiedente non sarebbe stata approfondita in modo adeguato, soprattutto rispetto al periodo trascorso in Kuwait.
La decisione segnala che sarebbero state necessarie “un’indagine molto più approfondita, rispetto a quella fatta”. Secondo il Tribunale, non sarebbero state rivolte domande abbastanza specifiche sulle condizioni lavorative subite dal giovane né sulle ragioni del suo allontanamento dal Bangladesh.
Si tratta di verifiche essenziali per stabilire se esistano rischi personali, anche nel caso di un cittadino proveniente da uno Stato considerato sicuro. Approfondimenti che, secondo i magistrati, sarebbero “Indagini incompatibili con la procedura prescelta”, cioè con un meccanismo costruito per arrivare rapidamente a una decisione.

Palermo, il reclamo sul provvedimento non tradotto
Un principio analogo è stato richiamato dal Tribunale di Palermo, chiamato a esaminare le procedure applicate ad alcuni giovani arrivati dall’Egitto, altro Paese compreso nell’elenco europeo. Uno di loro, dopo lo sbarco a Lampedusa, era stato trasferito a Villa Sikania, in provincia di Agrigento, con un obbligo di dimora.
Secondo quanto riferito, l’atto sarebbe stato consegnato senza una traduzione comprensibile. Una circostanza che avrebbe impedito al giovane di conoscere nel dettaglio le prescrizioni e gli orari previsti dal provvedimento.
“L’atto che gli è stato consegnato non era tradotto, non sapeva neanche in che orari poteva uscire e rientrare – aggiunge la legale –. Questo è un vizio che lede il diritto all’informativa legale e ha permesso di vincere il reclamo. Ma è interessante notare che il giudice sottolinea come il principio del paese sicuro di origine vada valutato caso per caso”, ha spiegato l’avvocata.
Trieste e le contestazioni sulle procedure di frontiera
A Trieste, infine, il Tribunale ha esaminato alcune posizioni di migranti arrivati lungo la rotta balcanica. Le contestazioni riguardano l’uso della procedura accelerata quando il territorio non era ancora stato formalmente designato dal ministero dell’Interno come area di frontiera o transito.
La designazione è stata disposta in seguito con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha incluso Trieste e altre 25 province. Restano però oggetto di ricorso le decisioni assunte prima di quel passaggio, quando il presupposto territoriale previsto dalle norme sarebbe mancato.
I giudici hanno inoltre richiamato la questione del confine con la Slovenia, Stato membro dell’Unione europea. Il confine italo-sloveno non rappresenta infatti “una frontiera esterna all’Unione europea”. Le pronunce di Bologna, Palermo e Trieste mostrano così che l’applicazione del nuovo Patto prosegue tra provvedimenti amministrativi, ricorsi e verifiche giudiziarie sulle garanzie individuali.




