Dall’aggravante dell’alcool alla pena: cosa rischiano Grillo & Co.

L’accusa è quella di violenza sessuale di gruppo. A denunciare il presunto stupro, risalente all’estate del 2019, è stata una studentessa italo-norvegese, che ha accusato Ciro Grillo, il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e altri tre ragazzi di averla costretta a diversi rapporti sessuali. Ora la procura ha chiuso le indagini e potrebbero arrivare a breve le richieste di rinvio a giudizio, anche se con un’ultima mossa gli avvocati dei ragazzi hanno chiesto nuovi interrogatori, facendo slittare i tempi. Ma in che cosa consiste il reato, a livello giuridico? E quali sono le aggravanti? A spiegarlo a IlGiornale.it è l’avvocato Erika Frigerio, che precisa: “In generale, la violenza sessuale non è solo l’atto sessuale violento, ma qualsiasi atto molesto che riguarda la sfera sessuale, tanto che anche un bacio può rientrare in questo ambito”.

Il reato

Il reato di violenza sessuale viene definito e regolato dall’articolo 609 bis del Codice Penale, che punisce chiunque “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. Il reato quindi si configura su due fronti e si manifesta sia quando una persona viene costretta a subire un atto sessuale, come nel caso di uno stupro, sia quando viene obbligata a compierlo, come nel caso del sesso orale. Il presupposto necessario perché si verifichi questo delitto è il costringimento del soggetto passivo da parte dell’offender, cioè dalla persona che compie la violenza, che per raggiungere il suo scopo può servirsi della violenza fisica, ma anche di minacce o della propria autorità, così da sovrastare la vittima. Non solo. Secondo il Codice Penale, la costrizione alla violenza si esprime anche nell’induzione a compiere o subire atti sessuali tramite l’abuso “delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto” o l’eventuale inganno architettato dall’offender che si fa passare per un’altra persona.

L’articolo 609 bis parla di “atti sessuali“, un’espressione che indica diversi comportamenti, riguardanti zone erogene differenti, ma accomunati da un’invasione della sfera sessuale della vittima. Nella definizione del reato rientrano quindi numerosi casi, che vanno dal vero e proprio rapporto sessuale consumato dietro a costrizione, fino alle altre forme di contatto corporeo: “Il Codice Penale definisce bene il reato, ma la giurisprudenza è intervenuta per estenderlo anche a gesti come un bacio – sottolinea l’avvocato Frigerio – Spesso le persone non pensano che anche un gesto più ‘innocuo’ possa essere definito come violenza, perché solitamente con questo termine si indica l’atto sessuale, ma in realtà rientra in questo caso, anche se si tratta di una circostanza più attenuata”. In questo senso è necessaria una distinzione: “Lo stupro, termine non presente nel Codice Penale e usato solo gergalmente, si riferisce all’atto sessuale completo violento, che quindi è solo una delle possibili condotte di violenza sessuale”, aggiunge l’avvocato. L’atto violento può essere compiuto da un singolo oppure da un gruppo, reato regolato dall’articolo 609 octies, che stabilisce una pena alla reclusione da 8 a 14 anni. “Nella violenza di gruppo c’è, in più, la figura del partecipante – spiega l’avvocato Frigerio – cioè una persona del gruppo che ha avuto un ruolo minore nella violenza in sé, ma che ha comunque partecipato in qualche modo, magari con riprese, foto o incitando gli altri”. In questo caso, se le azioni del partecipante hanno avuto un’importanza minima, la pena è diminuita.

Le aggravanti

Il Codice prevede anche alcune circostanze aggravanti, che portano all’aumento di un terzo della pena. Tra queste, figura anche “l’uso di sostanze alcoliche”. Uno dei punti controversi del caso Grillo, è proprio legato all’uso di alcol: nel corso della serata infatti sembra che sia i ragazzi che le ragazze avessero bevuto. In particolare, secondo quanto avrebbe riferito uno dei ragazzi, al Billionaire avrebbero bevuto una bottiglia di champagne e una di vodka. La giovane studentessa ha anche raccontato di essere stata costretta a bere successivamente, mentre si trovavano nella casa di Grillo, della vodka, mentre veniva tenuta per i capelli. La versione non coincide con quella di uno dei componenti del gruppo, secondo cui sarebbe stata la ragazza a berla di sua volontà, “per sfida, perché noi non riuscivamo a berla”. Ma il fatto che i ragazzi avessero assunto alcol può essere un’aggravante? “No – spiega l’avvocato Frigerio – ma l’alcol può causare la condizione di inferiorità contemplata dal Codice Penale. E costringere la vittima a bere per abusarne costituisce un’aggravante”. Nell’articolo 609 ter infatti si legge che l’aumento della pena è previsto se la violenza è commessa “con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa”.

Altre aggravanti comprendono la minore età della vittima, la mancanza di libertà personale (o una sua limitazione) della vittima, la vicinanza dell’istituto di formazione frequentato da chi subisce violenza, la simulazione da parte dell’offender, qualora simuli di essere un pubblico ufficiale. Viene ritenuta più grave anche la violenza compiuta contro una persona di cui il colpevole “sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore”. Infine rappresenta un’aggravante anche la violenza “contro una donna gravidanza”, il coniuge, o il caso in cui il reato venga compiuto da un membro di un’associazione a delinquere.

Il Codice Rosso

Una volta determinata la presenza del reato, la persona accusata può andare incontro a una condanna. Ma in che cosa consiste la pena per il crimine di violenza sessuale? La pena per chi costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali va dai 6 ai 12 anni di reclusione. Ma non è sempre stato così: “Prima – ricorda l’avvocato Erika Frigerio – la reclusione partiva dai 5 anni e arrivava fino a 10, poi con il Codice Rosso è aumentata”. A oggi quindi chi commette una violenza sessuale rischia da 6 a 12 anni di carcere, pena che può aumentare se è presente qualche aggravante. Di base, gli anni di reclusione aumentano di un terzo, se sono presenti le condizioni descritte nell’articolo 609 ter. Ma se i fatti sono compiuti contro un minore di 14 anni, gli anni di carcere aumentano della metà, mentre se il minore ha meno di 10 anni la pena raddoppia. Il Codice Rosso inoltre ha portato la pena per la violenza sessuale di gruppo a un minimo di 8 anni di reclusione fino a un massimo di 14 (mentre prima andava dai 6 ai 12).

Il Codice Rosso è la legge n.69 approvata definitivamente nel luglio del 2019, che introduce diverse modifiche in materia di violenza di genere e domestica. Il nome della legge deriva dall’idea di costituire, come succede in ospedale per i casi più gravi, una corsia preferenziale riservata alle denunce e alle indagini riguardanti i casi di violenza contro donne o minori. Oltre ad aumentare le pene previste per questo reato, ha diminuito i termini di intervento e allungato quelli per una possibile denuncia. Il pubblico ministero infatti deve assumere “informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato”. Il Codice Rosso ha anche allungato i termini dei tempi previsti per sporgere denuncia in caso di violenza sessuale: la vittima ha 12 mesi per sporgere denuncia, contro i 6 previsti prima del 2019. Infine la legge del 2019 introduce l’articolo 612 ter, che regola la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e che prevede, per chiunque invii o pubblichi tali filmati senza il consenso delle persone rappresentate, la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5 a 15mila euro.

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