Colpo di spugna sull’ergastolo Permessi a mafiosi e terroristi

A due settimane dalla bocciatura della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo.

Nello specifico si tratta “dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario” che non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia “anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata”.

L’appello

Sulla questione è intervenuto Nicolò Zanon: “La richiesta di usufruire del permesso premio viene rigettata con la motivazione che così facendo si negherebbe la condizione di pericolosità sociale, per i legami intrattenuti con la sua associazione mafiosa, dall’ergastolano che non collabora con la giustizia”. Il giudice costituzionale ha spiegato che “chi si oppone alla normativa obietta invece che la mancata collaborazione non presuppone di per sé il mantenimento del legame con il clan”, poiché potrebbe derivare anche da altri fattori quali “la paura per la sua incolumità o per quella dei suoi familiari oppure la volontà di non accusare membri della propria famiglia”. I giudici della Suprema corte contestavano anche che la collaborazione potesse essere considerata “la prova esclusiva del ravvedimento”.

L’avvocatura dello Stato aveva chiesto a gran voce alla Consulta di non demolire “una norma che ha sempre funzionato” e che inoltre “costituisce un incentivo alla collaborazione“.

il giornale.it

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