Ravenna, i soliti giudici “buonisti” assolvono i parcheggiatori abusivi nigeriani: “Fanno solo accattonaggio”

È capitato a tutti – e continua a capitare – di parcheggiare la macchina e, una volta chiusa la portiera, trovarsi di fronte un parcheggiatore abusivo che, pettorina o non pettorina indosso, ti chiede una moneta per “guardarti” l’auto appena posteggiata.

Più che un do ut des, un ricatto. Visto che spesso e volentieri capita di cedere per timore di dire no e trovarsi poi una portiera rigata, uno specchietto rotto o una gomma bucata.

Nei giorni scorsi avevamo parlato del caso da record di Napoli, dove “lavorano” oltre 3mila parcheggiatori abusivi capaci di dare vita a un losco giro di affari annuo pari a (almeno) 24 milioni di euro. Il Mattino parla di una vera e propria schiera di irregolari padroni del 40% delle strade partenopee. Il tutto, assai probabilmente, di comune accordo con la camorra. Inutili tutti i tentativi delle varie amministrazioni che si sono succedute sotto il Vesuvio: i vigili urbani hanno staccato multe per milioni e milioni di euro, ovviamente mai pagate dai diretti interessati.

Il caso di Ravenna

Ma vittima del malaffare non è solo Napoli, anzi. Tutta Italia ne è vittima. Come, per esempio, Ravenna. Dove, come scrive Libero, cinque guardiamacchine abusivi – di nazionalità nigeriana – sono stati protagonisti di un curioso ma non isolato caso giudiziario.

Gli extracomunitari pizzicati dalla polizia mentre chiedevano soldi sono stati denunciati e sono finiti a processo, ma il giudice chiamato a esprimersi ha cancellato ogni ipotesi di reato. Il motivo? Si tratta di semplice accattonaggio e non di estorsione, visto che non hanno peraltro infastidito il guidatore in cerca di parcheggio, costringendolo a pagare. Insomma, il fatto non costituisce reato: liberi tutti.

Nella motivazione della sentenza, infatti, si legge: “I comportamenti ripetitivi, insistenti, indiscreti e impertinenti volti a mendicare potrebbero, in astratto, costituire la contravvenzione di molestia. In caso contrario deve ritenersi che la condotta rientri nella vecchia fattispecie abrogata di cui l’ articolo 670”.

Con fonte Il Giornale

 

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