Revoca concessione Autostrade, il ‘maestro’ di Conte: ‘Non bisogna aspettare la sentenza dei magistrati’

Non si dovranno aspettare i lunghi tempi della giustizia per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia.

Lo ha spiegato il professore di diritto civile Guido Alpa, ‘maestro’ del premier Giuseppe Conte, in un’intervista al Quotidiano Nazionale.

Il rapporto tra il ministero dei Trasporti e la società Autostrade è regolato dalla Convenzione unica del 12 ottobre 2007 con scadenza al 31 dicembre 2038. Gli articoli 8 e 9 di questa convenzione prevedono che il Concedente (in questo caso il Ministero dei Trasporti) possa revocare la concessione alla società Autostrade in caso di “accertamento di gravi inadempimenti del concessionario”.

Dopo che sono state acquisite le prove degli inadempimenti, il concessionario, in questo caso Autostrade per l’Italia, deve quindi presentare le proprie giustificazioni. Se queste vengono respinte il Concedente può avviare il procedimento di decadenza della concessione, che può essere revocata in caso “perduri la grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi” previsti.

Uno di questi obblighi, come si legge all’articolo 3, comma 1, lettera b della Convenzione, è “mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse”.

Quanto alle penali, Guido Alpa ha fatto sapere che “se c’è la prova della colpa non si deve pagare niente. Anzi la stazione appaltante può chiedere il risarcimento del danno”.

E per accertare la colpa ed eventualmente procedere alla revoca della concessione non si dovrà aspettare la sentenza dei magistrati: “I due procedimenti sono autonomi – ha affermato Alpa –. Può non esserci reato ma esserci inadempimento. Bisogna analizzare come si sono comportati nell’adempimento della concessione. E qui c’è un elemento in più che nessuno ha ancora messo in evidenza ed è il fatto che questo tratto di autostrada non è più fruibile perché è crollato il ponte. Vuol dire che, nel caso fosse accertata la colpa del debitore, a suo carico ci sarebbe anche l’impossibilità di svolgere la prestazione. Ma è ancora tutto da accertare”.

 

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